La riapertura del fallimento dopo il concordato omologato richiede la risoluzione o l’annullamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 7054 del 24.03.2026)
La riapertura del fallimento chiuso per effetto dell’omologazione di un concordato fallimentare presuppone il previo venir meno della procedura concordataria, mediante risoluzione o annullamento, non potendo operare le diverse condizioni di cui all’art. 121 l.fall.