Conversione della domanda di rivendica in prededuzione solo nella verifica dello stato passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 7249 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà, prevista dall’art. 103, comma 1, l. fall., di convertire la domanda di restituzione o di rivendica in domanda di ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso può essere esercitata sia nell’ipotesi in cui il bene non sia stato acquisito all’attivo della procedura, sia nell’ipotesi in cui il curatore ne abbia perduto il possesso dopo l’acquisizione, tenuto conto dello stretto collegamento logico e lessicale tra il secondo e il terzo periodo della disposizione. Tale conversione, che costituisce una mutatio libelli, è tuttavia consentita solo nel corso dell’udienza di cui all’art. 95 l. fall., non potendo essere effettuata nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria e non ammette domande nuove. La disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017 si applica ai contratti di leasing finanziario in corso in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore non si siano verificati prima dell’entrata in vigore della legge, restando invece applicabile l’art. 72-quater l. fall. solo ai rapporti pendenti risolti per scelta del curatore a seguito del fallimento.
Il Fatto
La società concedente, in qualità di controparte contrattuale della procedura di amministrazione straordinaria, chiedeva l’ammissione al passivo per canoni non corrisposti e la restituzione di beni concessi in locazione finanziaria. Il giudice delegato ammetteva solo il credito per canoni, senza pronunciarsi sulla rivendica. In sede di opposizione allo stato passivo, la concedente domandava l’ammissione in prededuzione del controvalore dei beni, apprendendo dagli organi della procedura che alcuni di essi erano stati trasferiti all’estero e non erano più nella disponibilità dell’utilizzatore.
Il Tribunale, ritenuta infondata l’eccezione di mutatio libelli, ammetteva il controvalore in prededuzione, riducendolo del 40% per il protratto utilizzo, e ammetteva in chirografo la penale contrattuale, ritenendo la risoluzione intervenuta in periodo preconcordatario. La procedura proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità della conversione della domanda in sede di opposizione e l’applicabilità della disciplina della l. n. 124/2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente il terzo motivo, relativo alla nullità della conversione della domanda di rivendica in domanda di ammissione al passivo in prededuzione, proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo. La Corte osserva che l’art. 103 l. fall. introduce una disciplina speciale che consente una simile mutatio libelli solo nel corso dell’udienza di verifica di cui all’art. 95 l. fall., una volta che l’istante abbia appreso dal curatore che il bene non è stato acquisito all’attivo o che il possesso è andato perduto.
Il tenore letterale della norma, che fa espresso riferimento all’udienza di verifica, ha significato univoco e non è suscettibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendere il giudizio di opposizione, che ha natura impugnatoria e non consente l’introduzione di domande nuove. La Corte richiama il precedente di Cass. 34449/2023, secondo cui l’art. 103 l. fall. abilita alla conversione solo “nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95”, ossia durante l’udienza deputata all’esame dello stato passivo. La soluzione non sacrifica la tutela del rivendicante, che può comunque presentare domanda di insinuazione ai sensi dell’art. 101 l. fall. per i crediti prededucibili, come chiarito da Cass. 18760/2024.
La Corte afferma quindi il principio per cui la conversione è ammessa sia per i beni non acquisiti all’attivo sia per quelli persi dopo l’acquisizione, ma non in sede di opposizione. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei primi quattro motivi, che contestavano la natura prededuttiva del credito. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile, poiché la restituzione di una parte dei beni era stata rappresentata solo nella memoria di replica e non nella memoria di costituzione, come richiesto a pena di decadenza dall’art. 99, comma 7, l. fall.
Quanto al sesto motivo, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 72-quater l. fall., norma di natura eccezionale e portata endoconcorsuale, che presuppone lo scioglimento del contratto ancora pendente per volontà del curatore. Nel caso di specie, la risoluzione era stata dichiarata dalla concedente in data antecedente all’apertura della procedura, sicché trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017, che fornisce una tipizzazione legale del leasing finanziario. La nuova disciplina, di natura imperativa, si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione non si siano verificati prima della sua entrata in vigore, rendendo inefficace ex nunc la clausola risolutiva espressa calibrata in termini meno favorevoli per l’utilizzatore rispetto al comma 137.
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Nota della Redazione
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