Reclamo proposto al giudice incompetente: non è inammissibile ma si applica la translatio iudicii (Cass. civ. Sez. 1 n. 481 del 09.01.2026)
La dichiarazione di inammissibilità del reclamo fondata sulla ritenuta necessità di proporlo a un diverso giudice costituisce una decisione di incompetenza, impugnabile con regolamento necessario e soggetta al meccanismo della translatio iudicii, senza che rilevi il momento in cui è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda.