Accoglimento parziale di domanda articolata in unico capo e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 1564 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Tale evenienza non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, ove ricorrano gli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. La scelta dell’Amministrazione di non resistere in giudizio non costituisce ragione idonea a fondare la compensazione delle spese in favore della parte risultata vittoriosa.
Il Fatto
Una difensore d’ufficio, dopo aver assistito un imputato, proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale. Il giudice dell’opposizione accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo alla ricorrente una somma inferiore a quella richiesta, ma compensava le spese del giudizio tra le parti, facendo leva sulla “mancata opposizione” del Ministero della Giustizia, che non aveva svolto attività difensiva.
Avverso tale decisione la difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per l’erronea compensazione delle spese disposta dal Tribunale, basata su una motivazione sostanzialmente assente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha valutato fondata la censura. Il giudice di merito, avendo accolto l’opposizione, avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa ai sensi dell’art. 91 c.p.c., non potendo il semplice richiamo alla mancata opposizione dell’Amministrazione giustificare la deroga al principio di soccombenza.
La Suprema Corte ha chiarito che la compensazione delle spese è ammessa solo nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha ribadito che l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra una reciproca soccombenza. Quest’ultima ricorre solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi.
La circostanza che l’accoglimento sia stato solo parziale, pertanto, non rende la ricorrente soccombente e non consente di porre a suo carico le spese; può al più legittimare una compensazione, ma solo a condizione che sussistano gli altri presupposti di legge, che nel caso di specie non erano stati neppure indicati dal Tribunale.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., ha liquidato le spese del giudizio di opposizione in favore della ricorrente e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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