Blocco borse di studio e retribuzione medici specializzandi: escluso ogni adeguamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 464 del 08.01.2026)
L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento per il costo della vita né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, per effetto del blocco disposto da plurime disposizioni legislative succedutesi senza soluzione di continuità.