Estinzione per rottamazione quater dichiarabile d’ufficio anche in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 437 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
A far tempo dallo 02/08/2025, l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025, interpreta autenticamente il secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 nel senso che, ai fini dell’estinzione dei giudizi riguardanti i debiti inclusi nella definizione agevolata, l’effettivo perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione è dichiarata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, previa presentazione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante l’avvenuto versamento. La declaratoria di estinzione, non essendo una pronuncia di merito, non comporta la condanna alle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il 02/04/2019, aveva rigettato il gravame proposto da un contribuente nella controversia che lo vedeva opposto all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. e all’Ispettorato del Lavoro. La vicenda traeva origine dall’opposizione a un avviso di addebito per contributi previdenziali, a una cartella esattoriale per premi assicurativi e a un’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una maxi-sanzione.
Il Tribunale di Cuneo, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resistevano l’I.N.A.I.L., il Ministero del lavoro e l’Ispettorato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale l’applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025, recante norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata.
La disposizione chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione quater, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata, senza necessità di attendere l’integrale pagamento del debito. L’estinzione deve essere dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, della documentazione attestante l’adesione e l’avvenuto versamento.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato l’adesione alla definizione agevolata e depositato la determinazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricevuta del pagamento della prima rata nei termini e l’attestazione del versamento di alcune rate con scadenza successiva. La Corte ha pertanto ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, anche in considerazione del richiamo al precedente Cass. n. 25163 del 2025.
Quanto alle spese di lite, la Corte ha precisato che, in mancanza di disposizioni speciali, trova applicazione la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non vi è quindi luogo a pronuncia sulle spese processuali.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, trattandosi di norma che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non già alla dichiarazione di estinzione.
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Nota della Redazione
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