Estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata (Cass. civ. Sez. L n. 22623/2026)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; in caso di adesione alla rinuncia non si pronuncia sulle spese, e l’estinzione esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.