Nullità della clausola penale e parità di trattamento nel recesso nel contratto di agenzia (Cass. civ. Sez. L n. 23991/2026)
È nulla per frode alla legge la clausola penale che, in aggiunta all’indennità di mancato preavviso, limiti in modo significativo la facoltà di recesso di una delle parti del contratto di agenzia, alterando la parità di trattamento richiesta dall’art. 1750, comma 4, c.c.