Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici e reiterativi del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 11805 del 25.03.2025)
In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le doglianze d’appello e non si confrontano con la motivazione del giudice di merito. La valutazione dei presupposti della pena sostitutiva è giudizio di merito, insindacabile se logicamente argomentato.