Misure di prevenzione: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. V n. 11747 del 25.03.2025)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: sono inammissibili le censure di contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, salvo che ricorra motivazione inesistente o meramente apparente.