Bancarotta documentale specifica e dolo specifico: il discrimine con l’omessa scritturazione (Cass. pen. Sez. I n. 11713 del 25.03.2025)
La bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede la mancata istituzione del libro, non la mera omessa scritturazione di un supporto esistente, e impone la prova del dolo specifico di pregiudizio ai creditori, distinto dagli eventi oggettivi del reato.