L’inammissibilità dell’appello tributario per oscurità dei motivi non è sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3949 del 22.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità dell’appello tributario, fondata sulla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità di cui agli artt. 53 D.lgs. n. 546/1992 e 3, comma 2, c.p.a., non è censurabile in cassazione quando il ricorrente ometta di indicare puntualmente i fatti processuali posti a base dell’errore dedotto e di riportare nel ricorso le parti rilevanti dell’atto di appello, limitandosi a un rinvio cumulativo. Neppure il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, dispensa dal rispetto del principio di specificità dei motivi. Sono altresì inammissibili per difetto di interesse le censure concernenti questioni processuali, quale la regolare costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, rimaste assorbite dalla dichiarazione di inammissibilità del gravame pronunciata dal giudice di merito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 relativa alle liquidazioni periodiche IVA per l’anno 2018, deducendo plurimi vizi di notifica e nullità dell’atto. Il giudice di prime cure dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo la procura alle liti soggettivamente inesistente in quanto rilasciata a una società di capitali non abilitata alla difesa nel giudizio tributario.

La sentenza veniva appellata dalla società, che deduceva travisamento dei fatti e nullità delle procure delle controparti. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava però inammissibile l’appello, rilevando la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità ex art. 53 D.lgs. n. 546/1992, poiché l’atto di gravame, articolato in numerosi motivi e sottopunti, non consentiva di individuare con chiarezza le censure mosse alla decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, articolando otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentava la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. La sentenza impugnata lascia cogliere chiaramente la ratio decidendi alla base della statuizione, avendo la Corte territoriale fondato l’inammissibilità sul deficit di specificità dei motivi di appello ex art. 53 D.lgs. n. 546/1992. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che ricorre solo nelle ipotesi di motivazione mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o perplessa, non integrabili nella specie.

Il secondo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che la CGT di secondo grado non ha ravvisato un difetto di specificità per assenza delle censure, ma ha fondato la declaratoria sulla complessiva “oscurità” dell’atto, ritenuto non intellegibile nella sua struttura. Tale valutazione sulla comprensibilità dell’esposizione è dirimente, poiché l’onere di specificità dell’appello impone che le doglianze siano esposte in modo chiaro, ordinato e logicamente coordinato.

Nel formulare il motivo di ricorso, la società si era limitata a richiamare cumulativamente vaste porzioni dell’atto di appello, indicando le censure esclusivamente mediante blocchi paginari (“da pag. 3 a 9”, “da pag. 9 a 35”), senza riportare o riassumere il contenuto dei motivi nelle parti di rilievo e senza precisare le ragioni per cui la statuizione del giudice d’appello sarebbe erronea. La Corte ha pertanto ribadito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, non dispensando il ricorrente dall’onere di specificazione imposto dall’art. 366 c.p.c.. Anche dall’esame diretto del ricorso in appello, per completezza, emergeva un deficit di comprensibilità dell’atto, confermandosi così la correttezza del giudizio espresso dalla Corte territoriale.

I motivi dal terzo all’ottavo, trattati unitariamente, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Essi deducevano, sotto diversi profili, vizi di nullità della sentenza per asserita irregolare formazione del contraddittorio e inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione. La Corte ha rilevato che tali questioni processuali erano rimaste assorbite sia in primo grado sia in appello dalle rispettive pronunce di inammissibilità. Nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso le questioni sulle quali il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale. Le censure si risolvevano pertanto in una richiesta di pronuncia su questioni mai esaminate, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la cui mancata accettazione, in caso di conferma nella decisione finale, integra un’ipotesi di abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *