Disturbo mentale e protezione complementare: la vulnerabilità tipizzata dalla legge non può essere ignorata (Cass. civ. Sez. I n. 20046 del 15.06.2026)
Le persone con disturbi mentali sono vulnerabili per legge (art. 2, lett. h-bis, d.lgs. 25/2008): il Tribunale non può liquidare la documentazione medica con un riferimento alle cure disponibili nel Paese d’origine.