Protezione speciale: l’integrazione si valuta in modo globale, senza comparazione con il Paese d’origine (Cass. civ. Sez. I n. 15548 del 21.05.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI SOSTANZIALI › 1.4 Protezione complementare › 1.4.2 Diritto alla vita privata e familiare.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15548/2026, ud. 02/12/2025, dep. 21/05/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Acierno
Parole chiave: [protezione speciale – elementi significativi di integrazione – apprendimento lingua – corsi formativi – relazioni sociali e lavorative – valutazione globale e non atomistica]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa; la predetta valutazione di integrazione sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione».
Nello stesso senso:
- Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16000/2026, ud. 22/01/2026, dep. 25/05/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Tricomi
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.