Figli minori a scuola in Italia: l’unità familiare ex art. 8 CEDU va verificata prima di negare la protezione (Cass. civ. Sez. I n. 20047 del 15.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI SOSTANZIALI › 1.4 Protezione complementare › 1.4.2 Diritto alla vita privata e familiare.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20047/2026, ud. 28/05/2026, dep. 15/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno
Parole chiave: [ricorrente donna marocchina – violenza di genere – violenza domestica – legami familiari – figli minori – art. 8 CEDU]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso di specie la ricorrente, donna marocchina, aveva dedotto di essere fuggita dal Paese di origine a causa delle violenze subite dal padre, non avendo ricevuto protezione statale, e che il padre era morto successivamente; che la ricorrente si trovava in Italia ove soggiornano anche il fratello e la sorella della ricorrente, insieme a due figli minori, mentre il marito e la prima figlia sono rimasti in Turchia. Nel merito era stato ritenuto non più attuale il rischio di violenza considerando la morte del padre della ricorrente ed era stato stata esclusa ogni forma di protezione.
La S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato nella parte in cui “la convivenza della ricorrente con i figli minori, la loro frequenza della scuola dell’infanzia, la presenza del nucleo familiare in Italia sin dal 2021 non sono stati valorizzati dal giudice di primo grado, che ha ritenuto irrilevante tale situazione (solo in ragione del fatto che i minori fossero nati in Olanda e che il marito della richiedente risiedesse in Turchia con la prima figlia), senza in alcun modo verificare se essa integrasse anche la violazione dell’art. 8 Cedu in ordine al diritto all’unità e coesione familiare, rappresentando dunque una fattispecie legittimante il riconoscimento del permesso umanitario (Cass. 3242 del 2023)”.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
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