Opposizione allo stato passivo LCA bancaria: solo ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 8896 del 03.04.2025)
Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso l’art. 3, comma 5, d.lvo n. 181/2015 preclude l’appello avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 87 TUB, impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione. Interpretazione letterale confermata.