Danno da violazione del patto di prelazione: prova concreta del lucro cessante (Cass. civ. Sez. III n. 8758 del 02.04.2025)
In caso di violazione del patto di prelazione sull’affitto di azienda, il risarcimento del lucro cessante richiede la prova concreta del pregiudizio e non può fondarsi sull’astratta possibilità di guadagno. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell’an della pretesa.