Apparecchi da gioco in sala scommesse richiedono licenza di polizia (Cass. civ. Sez. II n. 8512 del 01.04.2025)
Chi esercita la raccolta di scommesse può detenere apparecchi da intrattenimento nel proprio locale solo se munito della licenza di polizia ex art. 88 Tulps, non bastando la licenza ex art. 86. La condotta resta distinta e sanzionabile anche in presenza di concessione straniera.