Prescrizione azione disciplinare forense rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 6549 del 12.03.2025)
La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e il termine complessivo non può eccedere sette anni e mezzo, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza del CNF.