Estinzione atipica dell’esecuzione impugnabile solo con opposizione agli atti (Cass. civ. Sez. III n. 5784 del 04.03.2025)
I provvedimenti che dichiarano l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., che va dichiarato inammissibile anche d’ufficio.