Revoca del contributo pubblico opponibile al fallimento senza valenza costitutiva (Cass. civ. Sez. I n. 5686 del 04.03.2025)
In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto già previsto dalla legge e non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio, che nasce privilegiato ex lege fin dal momento dell’erogazione.