Sanzioni amministrative, inapplicabile la legge sopravvenuta più favorevole (Cass. civ. Sez. II n. 18446 del 07.07.2025)
In materia di illeciti amministrativi la legge successiva più favorevole non si applica, salvo specifica disposizione: vale l’irretroattività dell’art. 1 legge 689/1981. La presunzione di colpa si supera solo provando i controlli dovuti.