Art. 777 c.c. Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato. Funzione della norma L’art. 777 c.c. integra e specifica il principio generale espresso dall’art. 774 c.c., in virtù del…