Inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale della Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 8443 del 31.03.2025)
La correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. può essere disposta d’ufficio dalla Corte, previo contraddittorio, ma solo quando l’errore investe l’esteriorizzazione del comando. L’istanza che solleciti la revocazione va proposta con ricorso, non con semplice istanza.