Applicazione retroattiva della lex mitior alle sanzioni Consob (Cass. civ. Sez. II n. 31668/2025)
La Cassazione afferma che la riduzione dei minimi edittali per insider trading si applica retroattivamente, e la prova può essere presuntiva.
La Cassazione afferma che la riduzione dei minimi edittali per insider trading si applica retroattivamente, e la prova può essere presuntiva.
La Cassazione conferma la legittimità della prova per presunzioni nell’insider trading, escludendo che la natura penale delle sanzioni ne impedisca l’utilizzo.
Le violazioni di comunicazione e di acquisto di informazioni privilegiate sono autonome; l’eccezione “normale esercizio” va interpretata restrittivamente.
Le polizze unit linked che non garantiscono la restituzione del capitale sono prodotti finanziari, soggetti agli obblighi TUF e alla nullità ex art. 23 TUF.
La Cassazione dichiara estinto per prescrizione il reato di abusivismo finanziario, ma conferma la condanna civile per l’illecito di gestione patrimoniale senza autorizzazione.
La violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a) TUF da parte di esponenti aziendali integra un illecito amministrativo di pericolo, non richiedendo la prova di un danno concreto.
La rinuncia al preventivo assenso in gestione patrimoniale non esonera la banca dagli obblighi informativi attivi e passivi ex art. 21 TUF.
Le singole operazioni di investimento sono contratti autonomi rispetto al contratto quadro e possono essere risolte per inadempimento; la violazione degli obblighi informativi genera presunzione di nesso causale.
La Corte conferma la validità del contratto quadro con firma del solo cliente e respinge la domanda di risoluzione per inadempimento non grave.
Questione esaminata Con l’ordinanza n. 20261 del 2026, la Prima sezione civile della Corte di cassazione è tornata sugli obblighi informativi dell’intermediario…
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