Con l’ordinanza n. 20261 del 2026, la Prima sezione civile della Corte di cassazione è tornata sugli obblighi informativi dell’intermediario nella negoziazione di obbligazioni prive di prospetto e di rating. La controversia riguardava acquisti di titoli “Cirio Fin. Eur 6,25%04”, effettuati nel febbraio 2001 presso una filiale del Credito Bergamasco, poi Banco BPM, per un controvalore complessivo superiore a 250.000 euro.
Gli investitori avevano chiesto la nullità, l’annullamento o la risoluzione dei contratti, sostenendo che la banca non li avesse informati adeguatamente sulla rischiosità dei titoli, sulla natura dell’emittente lussemburghese, sull’assenza di rating e sulla situazione finanziaria del gruppo Cirio. Contestavano inoltre che gli acquisti fossero avvenuti prima della data di emissione, nella fase di cosiddetto grey market, e che l’intermediario non avesse acquisito l’offering circular.
Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Venezia aveva respinto nuovamente tutte le domande. Aveva ritenuto sufficienti le informazioni provate per testimoni, irrilevante l’assenza dell’offering circular perché non si trattava di sollecitazione all’investimento, non dimostrato il grey market e imprevedibile il successivo dissesto Cirio. La Cassazione doveva stabilire se questa valutazione fosse compatibile con gli artt. 21 e 23 TUF e con gli artt. 26 e 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Principio affermato
La banca che negozia direttamente con il cliente titoli privi di prospetto informativo e di rating non assolve i propri obblighi informativi se non acquisisce preventivamente l’offering circular. L’art. 21, comma 1, lettere a) e b), TUF impone all’intermediario di operare con diligenza, correttezza e trasparenza e di procurarsi una conoscenza adeguata del prodotto prima di proporlo o negoziarlo.
L’estraneità della banca al consorzio di collocamento non la esonera dall’obbligo di attivarsi. L’offering circular contiene informazioni essenziali sulla situazione patrimoniale dell’emittente, sulle garanzie, sugli indicatori economici, sul regime giuridico dell’emissione e sugli specifici avvertimenti finanziari. La sua mancanza non può essere compensata dalla consegna di un documento generale sui rischi.
Nemmeno l’esperienza finanziaria o l’elevata propensione al rischio del cliente eliminano l’obbligo di fornire informazioni specifiche sulla singola operazione. La consapevole accettazione del rischio presuppone che l’investitore conosca le caratteristiche effettive dello strumento acquistato.
Sul piano processuale, la Corte ha inoltre affermato che la preclusione derivante dalla “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., opera anche per la sentenza d’appello pronunciata in sede di rinvio. Per verificarne l’applicazione temporale occorre guardare alla decisione resa dopo il rinvio, non alla precedente sentenza d’appello poi cassata.
Motivazione della Cassazione
Il ricorso era articolato in cinque motivi. Con il primo, gli investitori denunciavano l’omesso esame del fatto che le negoziazioni erano state concluse il 1° e il 2 febbraio 2001, prima del closing day del 15 febbraio, e dunque in grey market. Con il quinto contestavano l’omesso esame dei dati economici che, già dal 1999, avrebbero mostrato il grave indebitamento del gruppo Cirio e l’insufficienza della redditività operativa.
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. La sentenza pronunciata in sede di rinvio aveva concluso in senso conforme alla decisione di primo grado, facendo operare la preclusione della doppia conforme rispetto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. I ricorrenti, inoltre, non avevano illustrato le differenti ragioni di fatto che avrebbero escluso la coincidenza tra le due decisioni.
Il secondo motivo censurava come apparente la motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso che la consulenza tecnica dimostrasse chiaramente il grey market. La Cassazione lo ha rigettato: dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie che violano il minimo costituzionale, come l’assenza assoluta di motivi, il contrasto irriducibile o l’incomprensibilità. Nel caso esaminato, la motivazione era sintetica ma comprensibile e la censura sollecitava una nuova valutazione dei fatti.
È stato invece accolto il terzo motivo. La Corte d’appello aveva attribuito rilievo decisivo all’assenza di una sollecitazione all’investimento, come se l’offering circular fosse necessaria soltanto nell’ambito della disciplina del prospetto prevista dall’art. 94 TUF. La Cassazione ha chiarito che il documento rileva, indipendentemente da una sollecitazione, per consentire all’intermediario di adempiere i propri autonomi obblighi di conoscenza e informazione nel servizio di investimento.
La banca non poteva quindi limitarsi alle avvertenze generali o alle informazioni testimonialmente riferite. Prima della negoziazione avrebbe dovuto acquisire gli elementi specifici relativi all’emittente, alla struttura dell’operazione, alle garanzie e ai rischi. L’assenza di rating e di prospetto rendeva ancora più stringente tale dovere. La Corte ha assorbito il quarto motivo, che contestava nel dettaglio l’idoneità delle informazioni fornite, perché la questione dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio alla luce dell’omessa acquisizione dell’offering circular.
Il dispositivo ha accolto il terzo motivo, dichiarato inammissibili il primo e il quinto, rigettato il secondo e assorbito il quarto. La sentenza n. 2694/2021 della Corte d’appello di Venezia è stata cassata, con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione anche per le spese.
Rilevanza pratica
La decisione chiarisce che gli obblighi dell’intermediario non coincidono con quelli dell’emittente e non dipendono dall’esistenza di un’offerta al pubblico. Anche in una negoziazione individuale, la banca deve conoscere il prodotto prima di poter informare correttamente il cliente. Se il titolo non dispone di prospetto e rating, l’acquisizione della documentazione di emissione assume un ruolo centrale.
Per gli intermediari, la pronuncia impone procedure documentate di raccolta e valutazione delle informazioni: non è sufficiente richiamare la propensione al rischio del cliente o consegnare moduli standard. Occorre dimostrare quali dati specifici sul prodotto siano stati acquisiti, compresi e comunicati prima dell’ordine.
Per gli investitori, l’ordinanza conferma che esperienza e disponibilità patrimoniale non equivalgono a conoscenza del singolo strumento. La valutazione del nesso tra omissione informativa e perdita dovrà essere compiuta sulla base di un’informazione concreta e non astratta. Sul piano processuale, resta però decisivo formulare correttamente i motivi di ricorso: la doppia conforme limita il riesame dei fatti anche quando la seconda decisione d’appello è resa a seguito di rinvio.
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