Cessata materia del contendere nell’ottemperanza al giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 268 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la pubblica amministrazione, nel corso del giudizio, provvede a dare esecuzione al giudicato, così realizzando l’interesse sostanziale del ricorrente. Il venir meno dell’interesse alla decisione rende inammissibile ogni ulteriore pronuncia di condanna all’ottemperanza, ivi compresa la nomina del Commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono poste a carico del resistente che ha dato esecuzione solo dopo la proposizione del ricorso, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 227/2023 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con anzianità di servizio pari ad anni quaranta, oltre arretrati, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite. Il ricorrente ha dedotto che l’INPS non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto di ordinare l’ottemperanza, di nominare eventualmente il Commissario ad acta e di fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
L’ente resistente si è costituito rappresentando che l’esecuzione era in corso. Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato la determina di riliquidazione del 13 settembre 2024 e il relativo foglio di calcolo, poi ha chiarito, su ordinanza istruttoria, l’importo della pensione e degli arretrati corrisposti dal 4 aprile 2019 al 1° novembre 2024. All’udienza del 21 maggio 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione riguarda gli effetti dell’esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente aveva lamentato l’inerzia dell’INPS rispetto alla sentenza n. 227/2023, ma l’ente ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico durante il giudizio, depositando la determina del 13 settembre 2024 e la documentazione esplicativa richiesta.
Alla luce della documentazione in atti, la Corte ha rilevato che il resistente ha dato esecuzione alla sentenza nel corso del giudizio. Questo ha determinato il venir meno dell’interesse sostanziale del ricorrente alla pronuncia di ottemperanza, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione di condanna e la nomina del Commissario ad acta, originariamente richiesta in via subordinata.
La Sezione ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere, qualificando in termini processuali l’esito del giudizio. La pronuncia si fonda sul principio per cui il ricorso per ottemperanza perde la propria ragione quando l’amministrazione realizza l’interesse protetto dal giudicato, pur se solo dopo la proposizione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, la Corte le ha poste a carico dell’INPS, quantificandole in € 2.659,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. La condanna alle spese segue la soccombenza sostanziale dell’ente, che ha adempiuto tardivamente. Nulla è stato disposto per le spese di giudizio, e il termine di giorni sessanta è stato fissato per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.