Dipendenza da causa di servizio e discrezionalità tecnica del C.V.C.S. (TAR Puglia n. 205 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio medico-legale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che ricorra irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti o omissione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale. Nella nozione di causa di servizio rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, che devono essere documentati e provati, restando esclusi i disagi e i fattori di rischio connaturati alla singola prestazione. Il servizio assume rilievo o come causa esclusiva dell’infermità o come concausa efficiente e determinante in concorso con altri fattori eziologici. La motivazione per relationem al parere obbligatorio e vincolante del Comitato è idonea a sorreggere il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, già primo maresciallo della Marina Militare, imbarcato per diciassette anni su diverse unità navali, ha chiesto nel 2017 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità polmonare, consistente in esiti di lobectomia per nodulo polmonare e ispessimento pleurico. La Commissione Medica Ospedaliera aveva ascritto la patologia alla Tab. A, Cat. 6^.
Il C.V.C.S. ha espresso parere negativo, ritenendo assenti fattori di servizio idonei a determinare la genesi neoplastica. Con decreto direttoriale del Ministero della Difesa, l’infermità è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio, con contestuale reiezione dell’istanza di equo indennizzo. Il militare ha impugnato il decreto e il parere presupposto, deducendo eccesso di potere per omessa valutazione dei fatti di servizio e difetto di motivazione, avendo il Comitato utilizzato formula stereotipata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, che affida al Comitato l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità. Richiamando il consolidato orientamento amministrativo, il Tribunale ribadisce che il giudizio medico-legale si fonda su nozioni scientifiche e dati di esperienza tecnico-discrezionali, insindacabili salvo irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti.
Quanto alla nozione di causa di servizio, i giudici richiamano il criterio restrittivo: rilevano solo circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, da provare concretamente, con esclusione dei disagi e dei fattori di rischio ordinari della prestazione. Il servizio assume rilievo o come causa esclusiva o come concausa efficiente e determinante, in concorso con altri fattori.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene infondate tutte le censure. Gli atti impugnati contengono motivazione adeguata e coerente, anche per relationem al parere obbligatorio e vincolante del C.V.C.S., confermato in sede di riesame con nuovo parere. Il Comitato aveva escluso l’esistenza di fattori specifici idonei a dar luogo a genesi neoplastica e ogni nesso causale o concausale.
Il riesame, disposto dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso, ha confermato il diniego: l’amianto, presente nelle navi, è chiamato in causa nella genesi di tumori della pleura e del polmone, ma nel caso concreto il quadro istologico non evidenziava processo neoplastico, bensì processo flogistico, né tracce di fibre di amianto. L’ispessimento pleurico risultava conseguenza dell’intervento a destra e di un versamento verosimilmente virale a sinistra.
Il Tribunale sottolinea il deficit probatorio del ricorrente: al di là della generica indicazione delle mansioni svolte, egli non ha fornito prova concreta delle condizioni lavorative eccezionali asseritamente causative. Il Collegio esclude anche il deficit istruttorio, avendo l’Amministrazione richiesto e ottenuto il riesame. È infondata, infine, la censura sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non applicandosi il preavviso di diniego a tale procedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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