Carta docente negata: il giudice dell’ottemperanza ordina l’accredito e nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 81 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato che riconoscono il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, applicabile al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti necessari e senza che sia richiesta l’apposizione della formula esecutiva. La mancata ottemperanza giustifica l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Amministrazione ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente ad alcuni anni scolastici, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alle pronunce. La parte ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il Collegio ha confermato il proprio consolidato orientamento favorevole alla tutela del creditore, soffermandosi sulla natura del termine: la norma, calibrata sul processo civile, si applica al procedimento di ottemperanza senza che occorra la spedizione in forma esecutiva del titolo, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude espressamente tale formalità.
Quanto all’eventuale eccezione di incompetenza, il TAR ha precisato che l’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 che impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.
Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di procedere all’accredito delle somme sulla carta elettronica della docente con accessori come per legge, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti o di funzionario da lui delegato, che provvederà in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Non ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto del contenuto importo e della produzione degli interessi già prevista dalle sentenze ottemperate.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila, vista la serialità del contenzioso, per le eventuali valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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