Silenzio-inadempimento e improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse (TAR Puglia n. 208 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiungere, nelle more del giudizio sul silenzio-inadempimento, di un provvedimento dell’amministrazione che superi l’inerzia contestata determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. L’atto medio tempore adottato, ove ritenuto illegittimo, deve essere impugnato con autonoma azione, non potendo il giudizio originario convertirsi automaticamente in giudizio di annullamento. Quando l’impugnazione investe un provvedimento da cui consegue l’interesse a proseguire, il rito va convertito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., con fissazione dell’udienza di prosecuzione. La declaratoria di improcedibilità presuppone la puntuale verifica dell’effetto satisfattivo conseguito dalla condotta sopravvenuta dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vittoriosa in un precedente giudizio definito dalla sentenza n. 162/2017 della stessa Sezione, ha depositato il 23 settembre 2024 motivi aggiunti sostenendo che, a sette anni di distanza, l’iter per la definitiva approvazione del piano comunale delle coste non fosse ancora concluso. Redatto il piano dal commissario ad acta a seguito dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, il Comune non avrebbe posto in essere gli adempimenti successivi all’adozione.
La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio e l’ordine al Comune di concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Con secondi motivi aggiunti depositati il 10 gennaio 2025 ha impugnato la deliberazione consiliare n. 41 del 28 novembre 2024, nella parte in cui fissa in sei mesi il termine per l’adeguamento del piano alle risultanze del parere motivato VAS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenienza provvedimentale intervenuta in corso di causa ha determinato il superamento dell’inerzia che aveva indotto la ricorrente a proporre i primi motivi aggiunti. Il Comune, dopo la diffida, ha adottato la deliberazione consiliare n. 41 del 28 novembre 2024, con la quale ha preso atto del parere motivato della Sezione regionale per le autorizzazioni ambientali.
Tale condotta processuale soddisfa, sia pure parzialmente, l’interesse azionato con il rimedio avverso il silenzio-inadempimento. Il ricorso per primi motivi aggiunti va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
La stessa sopravvenienza ha però comportato l’impugnazione della deliberazione da parte della ricorrente con secondi motivi aggiunti. In relazione a tale ricorso il Tribunale dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., così riconoscendo che il giudizio sul silenzio non è idoneo a veicolare la domanda di annullamento dell’atto sopravvenuto.
La decisione non definisce il merito: il Collegio fissa l’udienza pubblica del 13 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio e rinvia al definitivo la statuizione sulle spese processuali. Il principio applicato è coerente con il sistema del c.p.a., che distingue tra tutela avverso l’inerzia e tutela demolitoria del provvedimento.
Nota della Redazione
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