Causa di servizio: non basta la gravosità insita nel ruolo di paracadutista (TAR Lazio n. 9763 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’interessato ha l’onere di allegare e documentare specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, idonei a incidere in maniera determinante, quantomeno sul piano concausale, sull’insorgenza dell’infermità. Non rilevano, invece, le circostanze e condizioni generiche — quali disagi, fatiche e momenti di stress — che costituiscono fattore di rischio ordinario e fisiologico per la tipologia di prestazione lavorativa svolta, anche quando questa sia per sé gravosa e stressante (come l’attività del paracadutista militare). Il parere negativo del Comitato non è contestabile alla luce delle difformi conclusioni raggiunte dal consulente di parte, che non evidenzino specifici elementi di “eccedenza” rispetto all’ordinario svolgimento del servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dell’Esercito con brevetto di paracadutista, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per l’infermità “coxartrosi sinistra, artroprotesi anca a conservazione di collo sinistra”. Nell’istanza, il militare richiamava l’elevato numero di lanci effettuati in carriera e la partecipazione a missioni internazionali e attività addestrative particolarmente impegnative. La C.M.O. di Roma ascriveva la patologia alla Tabella “A” 8ª categoria, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 28.07.2022, la giudicava non dipendente da fatti di servizio, riconducendola piuttosto a disturbi displasici dell’articolazione coxofemorale. Con decreto del 4.08.2023 il Ministero della Difesa recepiva il parere negativo e respingeva la domanda di equo indennizzo. Avverso tali atti il militare proponeva ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette il consolidato principio per cui il parere del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito e censurabile solo per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze di fatto decisive. Richiama quindi l’orientamento secondo cui la dipendenza da causa di servizio postula la prova di specifici episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, non essendo sufficienti i disagi e le fatiche che rappresentano il fattore di rischio ordinario della singola prestazione lavorativa.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR osserva che il ricorrente ha allegato un elevato numero di lanci e attività impegnative in missioni all’estero e nell’operazione “Strade sicure”, ma non ha dimostrato episodi specifici eccedenti la fisiologica esposizione al rischio propria del ruolo e del profilo di paracadutista militare. Il Comitato, dal canto suo, ha compiutamente esaminato il fascicolo amministrativo e sanitario, dando conto dell’iter logico seguito: la patologia è tipicamente legata a fattori displasici e gli eventi di servizio non hanno rivestito ruolo di concausa efficiente e determinante.

Il Collegio esclude che la motivazione del parere sia una formula “tautologica”, come sostenuto dal ricorrente: essa esprime lo stringente rilievo per cui, in assenza di fatti di servizio eccezionalmente gravosi, non è possibile il riconoscimento della dipendenza. Pur essendo indubbiamente gravose, le mansioni svolte risultano fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale del militare.

Il TAR precisa infine che l’onere probatorio grava sull’interessato ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001 e che la perizia di parte non può evidenziare travisamenti o illogicità manifeste nel provvedimento impugnato, non essendo le valutazioni del Comitato contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte da sanitari compulsati autonomamente dalla parte. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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