Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 12956 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo con il rilascio del provvedimento richiesto determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e, quindi, l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza. La pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del d.P.R. n. 55/2014, comporta la riduzione fino al 50% del compenso spettante al difensore, che va ulteriormente dimezzato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., il silenzio-rifiuto serbato dalla Questura sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata in data 14 ottobre 2023. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente comunicava la conclusione del procedimento con la validazione dell’istanza e il rilascio del titolo richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ravvisando nella documentata conclusione del procedimento amministrativo la totale soddisfazione della pretesa azionata. La definizione in rito ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Quanto all’istanza di liquidazione della parcella depositata dal difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, il Collegio ha richiamato l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, e l’art. 130 del medesimo decreto, che dimezza i compensi nel processo amministrativo.

Applicando i parametri di cui all’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, ha quantificato il compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, riducendolo sino al 50% per la pronuncia in rito e, successivamente, della metà per effetto del gratuito patrocinio a spese dello Stato, liquidando l’importo finale in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *