Informativa antimafia, continuità familiare e misure di prevenzione collaborativa (TAR Campania n. 4179 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva può fondarsi su un quadro indiziario risalente nel tempo, poiché il mero decorso del tempo non determina automaticamente la perdita di rilevanza degli elementi su cui poggia la prognosi di permeabilità criminale, restando l’amministrazione onerata di un motivato aggiornamento delle proprie verifiche. Le misure di self cleaning e le modifiche dell’assetto societario non superano il giudizio interdittivo quando la gestione resta in capo a soggetti dello stesso nucleo familiare già attinto da controindicazioni. L’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 non impone al Prefetto una motivazione specifica sull’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa, potendo questa evincersi dalle ragioni addotte a fondamento del pericolo infiltrativo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva con cui la Prefettura di Napoli ha confermato, in esito all’istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, unitamente al rigetto dell’iscrizione alla White List.
La società ha dedotto deficit istruttori e motivazionali, l’omessa valutazione delle sopravvenienze, la pretermissione del contraddittorio procedimentale e la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, ritenendo sussistenti gli indici della occasionalità. Il Ministero dell’Interno ha chiesto la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti. In vista dell’udienza la società ha depositato il decreto della Corte d’Appello di Napoli che ha accolto l’istanza di controllo giudiziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato è congruamente motivato sul presupposto, esplicitato, dell’insussistenza di elementi di novità decisivi idonei a superare il solido quadro indiziario già posto a base delle due precedenti interdittive.
La tesi del deficit di attualizzazione è smentita per tabulas: la Prefettura ha vagliato partitamente le sopravvenienze, tra cui la modifica dell’assetto societario con l’uscita di due soci, l’interruzione nel 2020 del rapporto con soggetti destinatari di custodia cautelare e l’adozione di un modello ex d.lgs. n. 231/2001. Tali elementi sono stati ritenuti non decisivi, poiché gli altri molteplici fattori di controindicazione permangono.
Il Collegio richiama il principio per cui la fuoriuscita dei soci e le misure ex d.lgs. n. 231/2001 non integrano discontinuità capaci di far virare l’impresa fuori dal cono d’ombra della mafiosità (Cons. Stato, Sez. III, n. 488 del 25.01.2022). Il semplice decorso del tempo è neutro rispetto al giudizio di attualità, pur imponendo un aggiornamento delle verifiche (Cons. Stato, Sez. III, n. 8309 del 2021, n. 1838 del 2021, n. 2962 del 2020).
Quanto al sindacato giurisdizionale, il giudice non può sostituirsi alla discrezionalità del Prefetto e il pericolo va valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sufficientemente attendibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
La pretermissione del contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis è stata giustificata con la necessità di evitare effetti dilatori, trattandosi di mera istanza di aggiornamento riferita a vicende già note. Infine, l’esclusione delle misure ex art. 94-bis è legittima, poiché il carattere continuativo del legame criminale esclude la mera occasionalità e la motivazione sul punto può evincersi de relato dalle ragioni del pericolo infiltrativo (Cons. Stato, Sez. III, n. 7191 del 03.09.2025). Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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