Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1742 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine. In caso di ulteriore inerzia, è legittima la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali. Il dies a quo della penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza; il dies ad quem è il giorno dell’adempimento, anche tardivo, spontaneo o del commissario.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2018/2019, per un importo di € 500,00.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata all’amministrazione in data 13 dicembre 2024, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha proceduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. L’obbligo che ne discende consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile: il giudicato non si esaurisce nell’accertamento, ma impone una condotta esecutiva.
I presupposti dell’ottemperanza sono accertati. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale da parte dell’organo intimato.
Su queste basi il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. L’ordine è connotato da un termine certo, funzionale a rendere effettiva la tutela.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
È accolta anche la domanda di penalità di mora, nei limiti e nei termini indicati. La somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il Tribunale fissa quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o quello effettuato dal commissario, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. L’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 400,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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