Esclusione per fideiussione falsa richiede la consapevolezza dell’operatore (TAR Campania n. 8228 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione automatica dalla gara per presentazione di documentazione non veritiera presuppone che il documento sia falso e che l’operatore economico che se ne avvale in corso di procedura ne sia partecipe o, quanto meno, consapevole. La falsità rilevante non può essere meramente colposa, ma postula un’attività o una dichiarazione consapevolmente diretta a fornire una rappresentazione non veritiera. Grava quindi sulla stazione appaltante la dimostrazione dell’elemento soggettivo in capo al concorrente. La misura espulsiva, ove disposta in assenza di tale consapevolezza, viola il principio di proporzionalità e il dovere di attivare il soccorso istruttorio. Dall’annullamento dell’esclusione non deriva un diritto all’aggiudicazione, ma solo il dovere dell’amministrazione di valutare l’offerta.
Il Fatto
Una società ha partecipato a una procedura indetta dalla Società Regionale per la Sanità per la fornitura di dispositivi sanitari, articolata in novantasei lotti funzionali. L’offerta era corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al due per cento del valore del lotto, rilasciabile da imprese bancarie o assicurative in possesso dei prescritti requisiti di solvibilità.
Nel corso di una seduta riservata il seggio di gara ha rilevato che la polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente era stata emessa da una compagnia nei cui confronti l’IVASS aveva adottato un ordine di cessazione dell’attività assicurativa abusiva, con indicazione di indirizzi di posta elettronica certificata qualificati come falsi. La stazione appaltante ha chiesto chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e, all’esito, ha disposto l’esclusione della società dal prosieguo della gara. La ricorrente ha impugnato la comunicazione, poi la determinazione di esclusione, con motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento e il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure, ritenendole connesse, e le accoglie. Centrale è la ricostruzione della vicenda documentale: la polizza allegata in sede di gara recava la PEC indicata sul sito dell’IVASS come recapito istituzionale per la verifica delle cauzioni, mentre quella che l’istituto di vigilanza aveva qualificato come falsa era un indirizzo diverso.
La tempistica conforta la tesi della ricorrente. La visura IVASS pubblicata al termine ultimo di presentazione delle offerte non recava alcuna limitazione dell’attività della compagnia assicurativa, e l’ordine di cessazione è intervenuto in data successiva a tale termine. La società, appresa la notizia, si è attivata presso il broker e ha trasmesso note difensive e nuove polizze in sostituzione.
Da qui il principio: per disporre l’esclusione occorre la dimostrazione dell’elemento soggettivo in capo all’operatore economico. La qualificazione di un documento come non veritiero presuppone che l’operatore che se ne avvale ne sia partecipe o quanto meno consapevole. Il Collegio richiama Cons. Stato, V, n. 281/2021 e Cons. Stato, ord. 6 ottobre 2023, n. 4133, oltre a TAR Campania, sez. I, 19 febbraio 2024, n. 1179, secondo cui il falso non può essere meramente colposo ma deve essere doloso.
Non è provata la colpa della ricorrente nell’acquisizione e nell’uso della documentazione contestata. Le censure sono fondate anche sul piano del soccorso istruttorio e della proporzionalità: la stazione appaltante avrebbe potuto avvalersi delle garanzie aggiuntive offerte, mentre la misura espulsiva eccede quanto necessario al conseguimento dello scopo.
Respinta è invece la domanda risarcitoria. L’annullamento dell’esclusione non attribuisce il bene della vita, ma impone solo di valutare l’offerta della ricorrente. Il procedimento di gara, riattivato dopo l’accoglimento della domanda cautelare, non è ancora concluso, e resta impregiudicato il potere amministrativo non ancora esercitato. Gli atti impugnati sono annullati nei limiti della motivazione, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.