Causa di servizio non strumentale alla pensione: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 187 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità rientra nella giurisdizione della Corte dei conti solo quando costituisce presupposto strumentale della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001. Quando invece la domanda è diretta al solo equo indennizzo, senza alcun collegamento con il trattamento pensionistico, la controversia appartiene al giudice amministrativo. Il giudizio pensionistico contabile non verte sulla legittimità dell’atto impugnato né sui suoi vizi, ma sull’accertamento del diritto soggettivo al trattamento richiesto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per riforma, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — un pregresso episodio di fibrillazione atriale senza reliquati e una cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico — e il conseguente equo indennizzo. La seconda patologia era riferita a un evento occorso in servizio durante un intervento di polizia giudiziaria.

Il Comando Generale dell’Arma, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva rigettato la domanda con provvedimento del 2017. Il ricorrente impugnava quel decreto e il parere davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna delle amministrazioni al riconoscimento del beneficio. Si costituivano il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale, quest’ultimo eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale del Comando Generale. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti per vizi di legittimità e la condanna al riconoscimento del beneficio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. Tale domanda, osserva il giudice, non appartiene alla cognizione del giudice contabile.

Il giudizio pensionistico, pur formalmente introdotto con ricorso, non verte sulla legittimità del provvedimento né sui suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sull’esistenza del diritto soggettivo al trattamento. Il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c. non richiede l’indicazione dei motivi specifici di impugnazione, a differenza di quanto prescritto per il processo amministrativo dall’art. 40, lett. d), c.p.a. La giurisdizione contabile si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, con esclusione di pronunce caducatorie o annullatorie.

Quanto alla domanda di condanna al riconoscimento della causa di servizio, la Corte richiama l’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, che qualifica tale riconoscimento come accertamento definitivo anche per la successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Il nesso eziologico non è dunque un beneficio autonomo, ma presupposto di plurimi benefici. Pertanto la Corte può conoscerne solo quando la domanda sia strumentale all’ottenimento della pensione privilegiata, come affermato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione (Cass., SS.UU., ord. n. 4325/2014 e n. 21605/2019).

Nel caso concreto, il gravame non introduce alcun contenzioso di rilievo pensionistico. La controversia riguarda l’accertamento della dipendenza da causa di servizio finalizzata al solo equo indennizzo. Il ricorrente stesso, nelle note di udienza, ha precisato che la controversia non concerne la pensione privilegiata, di cui già gode per altre infermità riconosciute. L’eccezione del Comando Generale va quindi accolta.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda restano salvi ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c., qualora il processo sia riassunto davanti al TAR per la Sicilia nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono compensate integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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