Terzo condono in Sicilia: in area vincolata sanabili solo opere minori (TAR Sicilia n. 1762 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale di interpretazione autentica, il terzo condono edilizio recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e dunque anche il limite ostativo del comma 27, lettera d). Ne consegue che nelle aree sottoposte a vincoli, anche relativi, sono suscettibili di sanatoria esclusivamente gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), sempre che le opere siano anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e munite del parere favorevole dell’autorità preposta. È invece inammissibile il condono di opere che comportino creazione di nuovi volumi o superfici. Trattandosi di atto vincolato, risultano superflui la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di rigetto e la motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, né è configurabile un affidamento tutelabile.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune di Malfa domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, al fine di regolarizzare un aumento di superficie utile. Con nota n. 00011610 del 23 giugno 2023, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, ha espresso parere negativo ai fini paesaggistici sulla richiesta in sanatoria ex artt. 32 della legge n. 326/2003 e 23 della legge regionale n. 37/1985.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, l’inadeguatezza dell’istruttoria, la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi e la lesione del legittimo affidamento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il nucleo della vicenda è già stato affrontato dalla Sezione con numerose pronunce coeve e ne conferma le valutazioni. Il punto di partenza è la Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La Consulta ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 riguarda non solo termini e forme della richiesta, ma anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato, incluso il comma 27, lettera d).

Da ciò deriva che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche di vincoli relativi. Nelle aree vincolate sono sanabili soltanto gli interventi di minore importanza, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama sul punto le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, nonché i precedenti del TAR Palermo e del TAR Catania, e la giurisprudenza di Cons. Stato, I, n. 90/2023 e Cons. Stato, VI, n. 8781/2022.

Quanto alla nozione di volume in ambito paesaggistico, la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, VI, n. 3289/2015, n. 9950/2022, n. 1213/2022) afferma che il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra. Analogamente la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, in ragione dell’impatto sull’assetto del territorio.

Nel caso concreto la richiesta di condono concerne un ampliamento, con creazione di nuove superfici e volumi, sicché la sanatoria è preclusa. Il Collegio respinge quindi le censure procedimentali: essendo l’atto vincolato, erano superflui la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo. Non è neppure configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, e la disparità di trattamento non rileva rispetto ad atti vincolati. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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