Cessata materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 186 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza pensionistica la cessazione della materia del contendere è dichiarabile, sulla concorde manifestazione delle parti, quando l’INPS abbia integralmente eseguito il giudicato mediante riliquidazione della pensione e pagamento degli arretrati comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria. La declaratoria di cessazione presuppone l’avvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente e la documentazione dell’adempimento da parte dell’ente. Quanto alle spese di lite, la compensazione integrale è giustificata quando la determina di riliquidazione risulti adottata dall’INPS in data verosimilmente anteriore alla notifica del ricorso, mentre solo il pagamento materiale sia intervenuto in epoca successiva, nei tempi ordinari di lavorazione. Nel giudizio pensionistico non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in applicazione del principio di gratuità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana la sentenza n. 272/2023, che riconosceva il suo diritto alla riliquidazione della pensione con il computo, senza la maggiorazione del 18% ex art. 43 d.P.R. 1092/1973, dell’indennità ex art. 31 d.P.R. 761/1979 nella quota A, e condannava l’INPS alla corresponsione del trattamento così riliquidato, delle differenze arretrate, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Notificata la sentenza con formula esecutiva e decorso inutilmente il termine di 120 giorni ex art. 14, co. 1 D.l. 669/1996, nonché quello di 30 giorni dalla diffida, il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza. L’INPS si costituiva deducendo l’avvenuta esecuzione con determina di riliquidazione e chiedeva la cessazione della materia del contendere; il ricorrente aderiva, opponendosi però alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni accerta che l’Istituto ha provveduto alla riliquidazione e ha pagato nella rata di febbraio 2024 l’importo riliquidato con gli arretrati, comprensivi di interessi e rivalutazione, depositando la relativa documentazione. Sulla base della concorde manifestazione di volontà delle parti, sussistono pertanto tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, con estinzione del processo.
Nessuna pronuncia di inefficacia di atti elusivi o di nomina del commissario ad acta si rende necessaria, essendo sopravvenuto l’adempimento. La Corte non esamina nel merito le ulteriori domande del ricorrente, perché il giudicato risulta integralmente eseguito.
Sul regolamento delle spese, il giudice osserva che la determina di riliquidazione è stata adottata dall’INPS nel 2023, verosimilmente in data antecedente alla notifica del ricorso del 21.12.2023; solo il pagamento dell’importo con arretrati e interessi è avvenuto nel febbraio 2024, dopo l’instaurazione del rapporto processuale, ma nei tempi ordinari di lavorazione. Su questa base dispone la compensazione integrale, disattendendo la contraria istanza del ricorrente fondata sulla sola successività del pagamento.
Quanto alle spese di giustizia, la Corte non provvede in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico fissato dall’art. 10 L. 533/1973.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.