Centro commerciale e requisiti strutturali: no alla qualificazione per soli parcheggi comuni (Cons. Stato n. 7400 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di più attività commerciali come centro commerciale non si fonda sulla mera vicinanza di distinti esercizi né sulla condivisione di parcheggi e viabilità del lotto. Occorre il collegamento diretto tra le strutture, la presenza di spazi pertinenziali fruiti indistintamente dalla clientela di tutte le attività e una gestione accentrata e unitaria dei servizi e della promozione commerciale. Nel giudizio di appello non sono ammissibili nuove allegazioni di fatto né nuovi documenti che integrino la causa petendi, ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Il divieto opera anche quando la parte dolgа dell’erronea valutazione probatoria del primo giudice. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto è antecedente logico-giuridico della domanda risarcitoria.
Il Fatto
Una società operante nel settore del bricolage apprende che una concorrente ha avviato un nuovo punto vendita a pochi chilometri dal proprio esercizio, su un fabbricato commerciale esistente sottoposto a ristrutturazione. Ottenuto l’accesso alla pratica, la ricorrente rileva che l’intervento è stato autorizzato come due medie strutture di vendita, mentre a suo avviso integra una grande struttura di vendita o un centro commerciale, con conseguente obbligo di screening di V.i.a.
La società impugna davanti al TAR Emilia Romagna il permesso di costruire convenzionato, il verbale della conferenza di servizi e la deliberazione consiliare, proponendo poi motivi aggiunti avverso la determinazione conclusiva, la convenzione urbanistica e le SCIA in variante e di apertura, oltre a domanda risarcitoria. Il TAR, accantonate le eccezioni preliminari, respinge il ricorso. Propone appello la società soccombente; resistono il Comune e la controinteressata, riproponendo le eccezioni di rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accantona le eccezioni di irricevibilità e di difetto di legittimazione e passa al merito. Il primo motivo — che contesta la mancata sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a V.i.a. ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 5 l.r. Emilia Romagna n. 4/2018 — è dichiarato inammissibile e comunque infondato.
L’inammissibilità deriva dall’art. 104 c.p.a.: in appello non si propongono nuove domande né nuovi mezzi di prova, salvo i casi ivi previsti. La società, nel primo grado, si era limitata a dedurre l’esistenza di due attività con parcheggio e viabilità comuni. Le ulteriori allegazioni sulla relazione tecnico-descrittiva, sulla viabilità riservata alla clientela e sull’organizzazione centralizzata costituiscono fatti nuovi, così come nuova è la relazione tecnica prodotta solo in appello. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui sono inammissibili i motivi diversi da quelli tempestivamente formulati in prime cure (Cons. Stato, Sez. V, n. 6440 del 2024) e quelli che introducono una nuova causa petendi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 714 del 2020).
Nel merito, il motivo è infondato. Il precedente invocato dall’appellante e richiamato dal Collegio — Sez. IV n. 5902 del 2019 — esige che le strutture siano direttamente collegate, che i percorsi uniscano le strutture e non il lotto, che gli spazi pertinenziali siano fruiti indistintamente e che sussista una policy di gestione accentrata, con nome commerciale autonomo. Nel caso concreto gli edifici sono distinti, ciascuna struttura ha propri parcheggi e non risultano spazi comuni né elementi di gestione unitaria.
Il secondo motivo contesta il cumulo dei benefici sul calcolo delle superfici ex art. 19-bis, comma 5, l.r. n. 14/1999 e art. 19-ter. La regola di alternatività del comma 6 opera solo quando nello stesso locale si vendano i prodotti di entrambe le discipline: poiché si è in presenza di due esercizi autonomi, ciascun edificio accede legittimamente alla misura di favore della propria disciplina. Respinti i motivi sul permesso, cadono l’illegittimità derivata delle SCIA e la domanda risarcitoria, difettando l’accertamento dell’illegittimità dell’atto (Cons. Stato, Sez. V, n. 36 del 2024). L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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