Cave e piani di settore: nessun vincolo conformativo sul fondo comunale (Cons. Stato n. 7399 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli strumenti di pianificazione regionale in materia di attività estrattive individuano le aree idonee e forniscono le direttive sulle modalità di coltivazione, ma non impongono che i fondi in essi ricompresi siano destinati esclusivamente a tale finalità, né attribuiscono al privato un diritto alla disponibilità del bene. Il Comune, pertanto, non incontra alcun vincolo conformativo che gli impedisca di negare la concessione della particella di proprietà comunale destinata a cava. Le deliberazioni con cui l’ente nega la disponibilità del fondo e l’autorizzazione allo spostamento della strada costituiscono atti autonomamente lesivi, esterni alla sequenza procedimentale di autorizzazione, e vanno impugnati immediatamente, non essendo qualificabili come atti endoprocedimentali del procedimento di cui all’art. 12 legge regionale Marche n. 71/1997. Il vizio di contraddittorietà non sussiste quando dagli atti si ricostruisca con ragionevole certezza la volontà dell’amministrazione, che abbia riponderato l’impiego dell’area.

Il Fatto

La società ricorrente presentava alla Provincia istanza di avvio del procedimento di v.i.a. per un progetto di coltivazione di un giacimento di conglomerato in località ricompresa nel polo estrattivo. La Provincia richiedeva l’integrazione documentale attestante la disponibilità dei fondi. La società chiedeva quindi al Comune la concessione della disponibilità di una particella catastale di proprietà comunale e l’assenso a spostare temporaneamente una strada comunale.

La Giunta comunale chiedeva alla Provincia lo stralcio del polo estrattivo, richiamando l’importanza storica e culturale del borgo; il Consiglio comunale negava poi la disponibilità dell’area e l’autorizzazione allo spostamento della strada. La conferenza di servizi esprimeva parere negativo. Il TAR respingeva i ricorsi riuniti e compensava le spese. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’inammissibilità dei motivi proposti con il secondo ricorso avverso le deliberazioni comunali. L’appellante le qualifica come atti endoprocedimentali, impugnabili solo con il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi. La tesi non regge. Il procedimento di autorizzazione delineato dall’art. 12 legge regionale Marche n. 71/1997 richiede che chi domanda il titolo abilitativo sia già munito del titolo giuridico di disponibilità del giacimento. Le deliberazioni comunali costituiscono la risposta all’istanza preordinata all’acquisizione di quel titolo e si collocano fuori dalla sequenza procedimentale di autorizzazione: sono immediatamente lesive e vanno impugnate subito.

Nel merito, la società sostiene che l’inserimento dell’area nei piani di settore imprimerebbe sul fondo un vincolo conformativo, impedendo al Comune di destinarlo ad altro e di negare la disponibilità per scopi estrattivi. La censura è infondata. Il P.R.A.E. è atto di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale: censisce le cave, concorre a disciplinarne l’esercizio, enuncia direttive e si correda di relazioni e cartografie. Il provvedimento puntuale che consente la coltivazione è invece il titolo abilitativo, autorizzazione o concessione. Dagli artt. 6 e 7 della legge regionale non emerge alcun effetto conformativo.

La Corte precisa che i piani individuano le aree che possono ospitare cave e dettano le modalità di coltivazione, senza imporre che su quei fondi si realizzi esclusivamente tale finalità. I rimedi, in tesi, sarebbero stati altri: l’art. 12, comma 6, rinvia all’art. 15 per la coltivazione di giacimenti di enti pubblici, e il meccanismo dell’art. 45 r.d. n. 1443/1927 consente la concessione in danno del proprietario che non intraprenda lo sfruttamento, con indennizzo. Il richiamo alla giurisprudenza conferma che si tratta di procedura attivabile solo contro il proprietario negligente.

Quanto alla motivazione del diniego, la delibera consiliare enuncia le ragioni di tutela dei luoghi, richiamando l’importanza storica e culturale dell’area e la coerenza con il precedente atto di Giunta. Il Comune non era tenuto a valutare le proposte alternative, una volta espressa la volontà di escludere l’area da ogni coltivazione. Il vizio di contraddittorietà rispetto agli atti del decennio precedente non ricorre: il Comune ha riponderato l’impiego dell’area, chiarendo le ragioni del ripensamento.

Respinte le domande di annullamento, cade anche la domanda risarcitoria, poiché l’illegittimità dell’atto costituisce antecedente logico-giuridico necessario. Ne segue l’inammissibilità delle richieste istruttorie. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *