Certificati bianchi, data di prima attivazione e onere probatorio sull’impresa (Cons. Stato n. 9269 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi rilasciati con metodo di valutazione standardizzato, la data di prima attivazione del progetto coincide con l’installazione della prima unità fisica di riferimento (UFR) idonea a generare risparmi, non con l’entrata in funzione dell’intero impianto a seguito della dichiarazione di conformità. Il metodo standardizzato non si fonda sulla misurazione diretta del risparmio, ma sulla sua determinazione algoritmica in base alle UFR installate. Grava sull’impresa, secondo il principio di autoresponsabilità, l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie agevolativa, sia in sede procedimentale che processuale. Trattandosi di benefici di derivazione europea, i presupposti vanno accertati in modo rigoroso.

Il Fatto

La società ha presentato al G.S.E. una richiesta di verifica e certificazione standardizzata per la realizzazione di impianti di illuminazione a LED in sei gallerie autostradali. Il Gestore ha dapprima chiesto documentazione integrativa in ordine alla data di inizio e fine lavori e al loro stato di avanzamento, poi ha comunicato i motivi ostativi e infine ha rigettato l’istanza con due distinte ragioni: la non conformità della richiesta al d.m. 11 gennaio 2017, per impossibilità di verificare il rispetto del termine dei 180 giorni dall’avvio del progetto, e la non conformità al d.m. 28 dicembre 2012, per essere la data di avvio del progetto successiva di oltre dodici mesi alla prima attivazione.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo inapplicabile il d.m. del 2017 e applicabile il d.m. del 2012 con le annesse linee guida, e confermando il secondo motivo di diniego. La società ha proposto appello sostenendo l’identità tra data di avvio e data di prima attivazione, entrambe coincidenti con la dichiarazione di conformità degli impianti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama i consolidati principi giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. II, n. 2254 e n. 5044 del 2024; sez. IV, nn. 1433 del 2021 e 594 del 2021) secondo cui è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici. Le eventuali carenze probatorie ricadono sull’impresa e incidono sul perfezionamento della fattispecie agevolativa.

La Corte rileva che il G.S.E. ha fatto sostanziale applicazione delle linee guida EEN 9/11, richiamate dal d.m. del 2012. Queste stabiliscono che, per i metodi standardizzati, la data di prima attivazione si individua con riferimento all’installazione della prima UFR e dunque all’idoneità del progetto a generare risparmi, fermo l’obbligo di raggiungere entro un anno la dimensione minima di risparmio ai fini della data di avvio.

L’argomento dell’appellante, secondo cui per gli impianti realizzati ex novo la prima installazione coinciderebbe con l’entrata in funzione dell’impianto, trascura la natura standardizzata del metodo di valutazione. Questo non si basa sulla misurazione diretta del risparmio, ma sulla sua determinazione in base a un algoritmo prestabilito e all’installazione delle UFR costituenti l’intervento incentivato.

Pertanto la data di prima attivazione non può coincidere con quella di entrata in funzione dell’intero impianto, poiché tale circostanza non esclude, salva prova contraria non fornita, l’idoneità delle UFR già installate a generare risparmi. Il primo stato di avanzamento lavori aveva ad oggetto anche l’installazione dei corpi illuminanti, ossia le UFR sulla base delle quali vengono definiti i risparmi. L’installazione delle prime lampade LED è dunque verosimilmente antecedente al primo SAL e precede di oltre dodici mesi la data di avvio del progetto.

L’appello è perciò respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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