Rinuncia agli effetti della sentenza e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 9268 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia dell’appellato agli effetti della sentenza favorevole di primo grado, unita alla definizione in sede amministrativa della pretesa oggetto del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, non la cessazione della materia del contendere. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. La rinuncia agli effetti della sentenza a sé favorevole e la scelta di concordare un piano di rientro escludono tale integrale soddisfazione. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese del doppio grado in presenza di giustificati motivi e della mancata opposizione dell’Amministrazione.

Il Fatto

Una compagnia aerea internazionale impugnava dinanzi al TAR Piemonte la delibera con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti aveva individuato, per l’anno 2020, i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità, includendovi gli operatori del trasporto aereo di passeggeri, insieme al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione e alla determina attuativa.

Il TAR accoglieva il ricorso, annullando in parte gli atti impugnati nella sola parte in cui la delibera imponeva il contributo ai soggetti che esercitano servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci. L’Autorità proponeva appello. Nelle more, la Sezione sospendeva impropriamente il giudizio in attesa della definizione di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La Motivazione della Corte

Dopo la pronuncia della Corte di giustizia, la parte appellata riconosceva la debenza del contributo anche a carico dei vettori aerei e rappresentava di aver concordato con l’Autorità un piano di rientro, rinunciando agli effetti della sentenza di primo grado a sé favorevole e chiedendo la declaratoria di estinzione o di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il Collegio riqualifica la domanda. Le dichiarazioni della parte appellata evidenziano, da un lato, il riconoscimento della pretesa dell’Autorità e, dall’altro, la definizione in sede amministrativa della posizione reciproca: viene meno l’interesse a coltivare il gravame. Il ricorso di primo grado è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Sezione esclude la cessazione della materia del contendere. Richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., osserva che tale decisione di merito presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. Nel caso concreto manca tale presupposto: la parte appellata ha espressamente rinunciato agli effetti della sentenza a sé favorevole e ha scelto di concordare un piano di rientro per il pagamento dei contributi non versati. La pretesa azionata in giudizio non risulta quindi integralmente soddisfatta nei termini che la norma richiede.

Quanto alle spese, il Collegio rileva l’esistenza di giustificati motivi di compensazione, anche in ragione della mancata opposizione dell’Autorità, e dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti costituite.

In dispositivo la Sezione dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla la sentenza impugnata, compensando le spese e ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *