Diniego certificati bianchi illegittimo se basato su documento non previsto all’istanza (Cons. Stato n. 8122 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di incentivazione dei certificati bianchi non può fondarsi esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione. Il GSE può richiedere, nell’ambito del proprio potere di verifica, documentazione ulteriore rispetto a quella allegata all’istanza, ma non può imporre ex post al beneficiario oneri documentali mai richiesti in precedenza, in ossequio ai principi di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità dell’azione amministrativa. Qualora il responsabile del progetto abbia adempiuto agli obblighi imposti dalle linee guida EEN 9/11 e dalle regole tecniche vigenti ratione temporis, il diniego fondato sulla carenza di un documento introdotto solo successivamente è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Una società ESCO, affidataria di interventi di efficientamento energetico su immobili comunali, presentava al GSE richiesta di riconoscimento dei certificati bianchi per un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico installati presso un centro polifunzionale e la casa comunale. Con provvedimento del 5 settembre 2017 il Gestore respingeva l’istanza, ritenendo il disciplinare di incarico sottoscritto con il Comune non riconducibile all’intervento effettuato.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ravvisando la genericità dell’incarico conferito. La società proponeva appello, censurando tra l’altro il travisamento dei fatti e l’illegittimità del diniego fondato su un obbligo documentale introdotto solo con i chiarimenti operativi pubblicati il 17 marzo 2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13 delle linee guida EEN 9/11, che per i progetti standardizzati individua la documentazione da allegare alla richiesta, demandando al GSE la specificazione della tipologia di documento destinato a racchiudere le informazioni richieste. Resta ferma la facoltà del gestore di chiedere documentazione ulteriore in sede di verifica e controllo, come chiarito dalla Cons. Stato sez. IV n. 2583 del 7 aprile 2022.

Tale potere incontra però un limite: non è legittimo il diniego fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta.

La Corte richiama la Cons. Stato sez. IV n. 6512 del 2021, che ha qualificato come illegittima la pretesa di dimostrare ex post il possesso di requisiti mai richiesti in precedenza, non potendosi tollerare un effetto a sorpresa nella sfera del destinatario.

Nel caso concreto, le regole tecniche vigenti al momento della presentazione della RVC non imponevano alcuna autodichiarazione del cliente, limitandosi a suggerire la regolazione dei rapporti mediante liberatoria o accordo contrattuale. Solo con i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017, successivi all’istanza, è stato introdotto l’obbligo di dichiarazione sostitutiva. La Corte rileva inoltre che la richiesta era corredata dalla dichiarazione del titolare sull’osservanza del divieto di cumulo, che le false dichiarazioni determinano la decadenza dal beneficio ex art. 23 d.lgs. 28/2011 e che il disciplinare era sottoscritto da un pubblico ufficiale.

Quanto alla pretesa genericità dell’incarico, il Collegio osserva che il disciplinare richiamava la determina comunale di affidamento e conteneva tutte le informazioni sul divieto di cumulo e sulla liberatoria. Era pertanto onere del GSE procedere a un approfondimento istruttorio. Il diniego risulta viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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