Giudizio amministrativo: improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 14250 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso, depositata in corso di giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara l’estinzione del giudizio e può disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’appello di Napoli, impugnava il verbale della seduta del 19 aprile 2023 con cui non era stata ammessa alla seconda prova orale, riportando il punteggio di 15/30. Con il ricorso, chiedeva l’annullamento del verbale e, in via principale, l’ammissione diretta alla seconda prova orale, ovvero, in subordine, la ripetizione della prima prova orale dinanzi a una diversa sottocommissione.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia. Non si costituiva la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’appello di Napoli.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della nota depositata il 5 marzo 2026, con la quale la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Tale dichiarazione, espressa nel corso del giudizio, integra una sopravvenuta carenza d’interesse, condizione che impone al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
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Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, giustificandola con la definizione in rito della causa, che non consente un esito nel merito e rende equo non addossare gli oneri del giudizio alla parte ricorrente, nonostante la sua soccombenza formale.
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Nota della Redazione
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