Divieto di cumulo incentivi e oneri documentali non previsti nella domanda (Cons. Stato n. 8124 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta è illegittimo, quando il titolare del progetto abbia adempiuto agli oneri imposti dalle linee guida e dalle regole tecniche vigenti ratione temporis. Il divieto di cumulo degli incentivi non implica di per sé l’obbligo, a carico della ESCO, di munirsi di una autodichiarazione del cliente recante le informazioni pretese dal gestore, ove tale obbligo sia stato introdotto solo con successivi chiarimenti operativi. Imporre ex post al privato l’acquisizione di documentazione originariamente non richiesta integra una modalità illegittima di esercizio del potere, contraria ai principi di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità dell’azione amministrativa. Resta salva la facoltà del GSE di chiedere documentazione ulteriore in sede di verifica, ma il diniego deve fondarsi su un’accertata violazione di prescrizioni previe e non su un onere meramente formale sopravvenuto.

Il Fatto

Una ESCO, affidataria di interventi di efficientamento energetico su immobili comunali, ha presentato richiesta di riconoscimento dei certificati bianchi per un cappotto termico e un impianto di raffrescamento presso la casa comunale e per un cappotto termico presso la scuola comunale. Il GSE ha respinto la richiesta con provvedimento del 5 settembre 2017, rilevando, da un lato, la mancanza dell’autodichiarazione del cliente partecipante contenente l’indicazione dell’utilizzo del bene, l’impegno al rispetto del divieto di cumulo e la liberatoria per la richiesta dei titoli e, dall’altro, l’insufficienza della documentazione attestante la corrispondenza tra superfici interessate e dati di rendicontazione.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso sull’assorbente rilievo della mancata presentazione dell’autodichiarazione, ritenendo insufficiente il richiamo ai disciplinari di incarico. La società ha proposto appello, deducendo l’insussistenza di un siffatto obbligo nella normativa applicabile al tempo della domanda e la completezza della documentazione prodotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13 delle linee guida EEN 9/11, che per i progetti standardizzati impone di allegare alla richiesta le informazioni sul titolare e sui contributi già concessi, unitamente alla dichiarazione di conformità alle discipline sul cumulo degli incentivi. La norma individua le informazioni dovute, demandando al gestore la specificazione della tipologia documentale che deve contenerle.

Non è invece legittimo il diniego basato sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta. Il Consiglio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV n. 2583 del 7 aprile 2022; Cons. Stato sez. IV n. 6512 del 28 settembre 2021): la richiesta ex post di requisiti mai prima pretesi, con le conseguenze sfavorevoli derivanti dall’impossibilità di produrli, integra un effetto a sorpresa incompatibile con i principi di tipicità e prevedibilità.

Nel caso concreto, le regole tecniche vigenti al momento delle richieste si limitavano a suggerire la regolazione dei rapporti con il cliente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o apposito accordo contrattuale. Solo con i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017, successivi alle istanze, è stato introdotto l’obbligo di autodichiarazione e liberatoria. Il Collegio osserva inoltre che la dichiarazione del titolare attestante la conformità alle discipline sul non cumulo era presente, che le dichiarazioni mendaci determinano comunque la decadenza dal beneficio e che il disciplinare era sottoscritto da un pubblico ufficiale.

Quanto al secondo profilo di diniego, la corrispondenza tra superfici emerge dal computo metrico e dal certificato di fine lavori sottoscritto dal direttore dei lavori e dal RUP. Il provvedimento non chiarisce perché tali atti non fossero adeguati, né risulta che la relazione tecnica mancante abbia precluso la verifica. Anche sotto questo profilo il diniego si fonda su un onere meramente formale introdotto in sede di verifica, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.

L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *