Certificati bianchi: metodo standardizzato solo se i misuratori non sono convenienti (Cons. Stato n. 3566 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al metodo standardizzato di valutazione dei risparmi energetici, ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, presuppone la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi a fronte del valore economico indicativo dei titoli ottenibili. Qualora i sistemi di misurazione siano già presenti negli impianti ante e post intervento, difettano le condizioni di legge e il progetto standardizzato non è ammissibile. I due metodi, standardizzato e a consuntivo, non sono fungibili: il primo opera come rimedio sussidiario quando la misurazione puntuale non è economicamente sostenibile. Ove i misuratori siano presenti solo in parte o non funzionanti, incombe sul proponente l’onere di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione.

Il Fatto

Una società operante come ESCo presentava, per conto di un cliente, un progetto standardizzato per l’ammissione al sistema incentivante dei certificati bianchi, relativo alla sostituzione con tecnologia a LED dei sistemi di illuminazione stradale di un Comune. Il GSE respingeva il progetto rilevando che tutti gli impianti, nella situazione ante e post intervento, risultavano già dotati di misuratore di energia elettrica, con conseguente violazione dell’art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla percezione dei titoli e la condanna del GSE. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, dichiarando inammissibile il motivo subordinato sulla mancata conversione in progetto a consuntivo. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il sistema dell’art. 9, comma 1, del d.m. 11 gennaio 2017, che delinea due metodi di valutazione dei risparmi. Il metodo a consuntivo si fonda su una misurazione puntuale delle grandezze, sia ex ante sia post intervento. Il metodo standardizzato opera invece su un campione rappresentativo, estendendo i risultati all’insieme degli interventi mediante algoritmo. Poiché i certificati sono emessi in corrispondenza dei risparmi verificati e certificati, è connaturale al sistema l’esigenza di una quantificazione esatta, che il metodo a consuntivo garantisce in misura ottimale.

Da qui la sussidiarietà del metodo standardizzato, subordinato a due presupposti: la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati rispetto al valore indicativo dei titoli ottenibili. Il secondo requisito dimostra la priorità riservata dal regolatore alla misurazione effettiva. I due metodi, conclude il Collegio, non sono fungibili: il ricorso allo standardizzato diviene possibile solo quando il costo dei misuratori neutralizza l’effetto incentivante.

Ne consegue che, se non occorre installare sistemi di misurazione perché già presenti, il metodo standardizzato non è applicabile per difetto delle condizioni di legge. Se i misuratori esistono solo in parte o non funzionano, la questione si sposta sulla prova, a carico del proponente, della non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete.

Il Collegio esclude che il preteso vuoto normativo tra il d.m. 11 gennaio 2017 e il d.m. 10 maggio 2018 possa rendere ammissibile un progetto非 rispettoso delle condizioni vigenti. Quanto al secondo motivo, la mancata presentazione di un progetto a consuntivo determina carenza di interesse; nel merito, la scelta del regolatore sul regime applicabile rientra nella discrezionalità e non appare irragionevole. Il GSE ha quindi correttamente escluso la conversione, non essendo rispettati i limiti temporali e risultando la domanda presentata dopo l’avvio della realizzazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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