Sei scatti stipendiali al personale della Guardia di finanza congedato a domanda (Cons. Stato n. 3572 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza del personale delle forze di polizia non ha natura decadenziale. Esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo il disposto del comma 3, e costituisce un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento. Il rispetto del termine, pertanto, non condiziona l’attribuzione dei sei scatti stipendiali computabili nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il diritto alla maggiorazione spetta anche a chi sia cessato dal servizio a domanda, poiché l’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 non determina reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella versione originaria limitativa. Il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento, non dalla cessazione dal servizio.
Il Fatto
Tre ex appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, hanno convenuto l’INPS davanti al TRGA di Trento per ottenere il riconoscimento dei sei scatti contributivi previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo dell’indennità di fine servizio e la rideterminazione della buonuscita con le relative differenze.
L’Istituto si è costituito eccependo, tra l’altro, la prescrizione. Il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando il diritto ai sei scatti nella misura del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio e condannando l’INPS alla liquidazione delle differenze, con interessi e senza cumulo con la rivalutazione. L’INPS ha proposto appello articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., i propri precedenti sulla materia, dichiarando di aderirvi integralmente. Ha poi esaminato il primo motivo, con cui l’appellante sosteneva la natura decadenziale del termine del 30 giugno. La censura è stata respinta sia perché il termine non è espressamente qualificato come decadenziale, sia per ragioni sistematiche: i commi 1 e 2 dell’art. 6-bis vanno letti in coordinazione con il comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Il termine costituisce quindi un onere che incide sulla sola tempistica.
Il Collegio ha escluso che il mancato rispetto del termine possa fondare una diversità di trattamento tra chi presenta domanda nell’anno di maturazione delle anzianità e chi la presenta negli anni successivi. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe giustificare tale disparità, e l’eventuale ambiguità non consente di farne discendere conseguenze preclusive, come affermato dalla Corte cost. n. 356/1996 e ribadito da Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ritenuto ritualmente formulata l’eccezione in primo grado e infondata quella di tardività, ma ha respinto il motivo nel merito. Ha aderito all’orientamento consolidato secondo cui il dies a quo decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento, non dalla cessazione dal servizio, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale. Ha quindi escluso il deferimento all’adunanza plenaria, non ravvisando contrasti. Poiché gli ultimi ordinativi non erano anteriori al 2020, la notifica del ricorso nel 2024 ha validamente interrotto la prescrizione.
Il terzo motivo ha imposto la ricostruzione della cornice normativa. Il Collegio ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 faccia rivivere l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella versione originaria limitativa, trattandosi di reviviscenza istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di volontà legislativa certa e indiscutibile. Ha inoltre qualificato in senso ampio la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis, comprensiva degli appartenenti all’ordinamento militare e civile, e ha precisato che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, senza incidere sul regime dell’indennità di buonuscita.
Infine, il quarto motivo, volto a sollevare questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevolezza e violazione dell’art. 81 Cost., è stato dichiarato infondato: a fronte di una previsione chiara non è possibile attribuirle un contenuto opposto, e non sono stati dedotti argomenti a sostegno del canone dell’irragionevolezza. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.