Certificati bianchi: il metodo standardizzato presuppone l’assenza di misuratori (Cons. Stato n. 3567 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al metodo standardizzato di valutazione dei risparmi energetici, ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, presuppone la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi a fronte del valore economico indicativo dei titoli ottenibili. Qualora i misuratori siano già presenti negli impianti nelle situazioni ante e post intervento, difettano le condizioni di legge per l’applicazione del metodo standardizzato e il progetto va rigettato. I due metodi di valutazione — standardizzato e a consuntivo — non sono fungibili: solo la ripetitività del progetto e l’antieconomicità dell’investimento in misuratori rendono ammissibile il metodo standardizzato. La mera presenza o preesistenza di sistemi di misurazione costituisce, dunque, profilo ostativo all’accesso al metodo standardizzato. Ove i misuratori siano solo in parte presenti o funzionanti, incombe sul proponente l’onere di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione.
Il Fatto
La società appellante, operante come ESCo nel settore dell’efficienza energetica, aveva presentato al GSE un progetto standardizzato per la sostituzione, con tecnologia a LED, dei sistemi di illuminazione stradale di un Comune, chiedendone l’ammissione al sistema incentivante dei certificati bianchi. Con provvedimento del 24 maggio 2021 il GSE aveva respinto il progetto, rilevando, da un lato, che tutti gli impianti risultavano dotati di misuratore di energia elettrica e, dall’altro, che non era verificabile la conformità alla nozione di progetto di efficienza energetica quanto alla titolarità delle spese.
La società impugnava il rigetto davanti al TAR Lazio, chiedendo anche l’accertamento del diritto ai certificati e la condanna del GSE. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il diniego fondato sulla presenza dei misuratori e dichiarando inammissibili le censure ulteriori. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo offerto dall’art. 9, comma 1, del d.m. 11 gennaio 2017, che disciplina i metodi di valutazione e certificazione dei risparmi. Il metodo a consuntivo si fonda su una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, ex ante ed ex post; il metodo standardizzato applica invece un algoritmo di calcolo alla misurazione diretta effettuata su un campione rappresentativo, estendendone le risultanze all’insieme degli interventi.
Poiché i certificati sono emessi per un ammontare corrispondente ai risparmi verificati e certificati dal GSE, è connaturale al sistema l’esigenza di una quantificazione il più possibile esatta del risparmio addizionale. Il metodo a consuntivo è quello che garantisce il raggiungimento ottimale di tale obiettivo, mentre il metodo standardizzato si basa su una stima statistica dei valori reali. Ne deriva la non fungibilità dei due metodi e la priorità riservata dal regolatore a quello a consuntivo.
Il ricorso al metodo standardizzato esige due presupposti: la ripetitività del progetto in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. Solo quando il costo dei misuratori non è conveniente rispetto al valore dei certificati ottenibili il metodo standardizzato ripristina condizioni di effettiva incentivazione. Ne consegue che, se non occorre installare sistemi di misurazione perché già presenti, il metodo standardizzato non è applicabile per difetto delle condizioni di legge.
Il Collegio ritiene superato il rilievo dell’appellante secondo cui la norma darebbe rilievo all’installazione e non alla mera presenza dei misuratori. La motivazione del provvedimento trova riscontro nella relazione tecnica allegata al progetto e nella stessa nota di riscontro al preavviso di rigetto, ove si ammette che gli impianti sono alimentati tramite POD in grado di misurare i consumi ante e post. Quanto alla lamentata impossibilità di conversione in progetto a consuntivo, il motivo è infondato: un progetto a consuntivo non è mai stato presentato, con carenza di interesse, e la scelta del regolatore sul regime applicabile alle domande non appare irragionevole. Il terzo motivo resta assorbito per carenza di interesse. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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