L’annullamento per difetto di motivazione non vincola la PA a esito favorevole (TAR Sardegna n. 941 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento di un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione non impone all’amministrazione un vincolo conformativo diretto all’adozione di un atto favorevole all’istante: residua in capo alla stessa un ampio spazio di riesercizio dell’attività valutativa, che può legittimamente condurre a ribadire la scelta originaria, purché assistita da motivazione puntuale. Il principio del c.d. one shot temperato non opera con riferimento ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato, né impedisce l’adozione di un nuovo provvedimento in luogo di quello annullato in autotutela per difetto di motivazione, finalizzato proprio a dare esecuzione al giudicato. Ne consegue che, in assenza di profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza, la scelta di indire una nuova procedura selettiva anziché scorrere una graduatoria di altro ente è insindacabile nel merito.
Il Fatto
Il Tribunale, con sentenza n. 582/2024, aveva annullato per difetto di motivazione gli atti di indizione di una procedura concorsuale per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da destinare al Servizio di Polizia Locale, disponendo il riesame della questione. L’amministrazione comunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni della scelta di bandire una nuova selezione piuttosto che attingere alla graduatoria di altro Comune, nella quale il ricorrente risultava primo degli idonei.
Dopo un iter complesso, caratterizzato da una delibera di indirizzo annullata in autotutela, il Comune adottava la determinazione dirigenziale n. 8605/2024, con cui dava esecuzione al giudicato e ribadiva la scelta di procedere a selezione ex art. 110 TUEL, pubblicando il relativo avviso sul portale InPa. Il ricorrente impugnava l’atto con motivi aggiunti, deducendo violazione ed elusione del giudicato, e proponeva domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato resista alle censure. In caso di annullamento per difetto di motivazione, gli atti emanati dopo il passaggio in giudicato possono considerarsi in violazione di giudicato solo se da questo derivava un obbligo talmente puntuale da imporre l’adozione di un atto integralmente desumibile dalla sentenza. Nel caso di specie, invece, il Tribunale aveva affidato all’amministrazione il compito di riesaminare la questione e di motivare puntualmente la scelta, anche eventualmente in senso sfavorevole all’istante.
La motivazione della determina n. 8605/2024 risultava ampia ed esaustiva nell’evidenziare i profili di pubblico interesse che rendevano preferibile la nuova selezione rispetto allo scorrimento di una graduatoria di altro ente, con puntuale verifica del requisito della identità sostanziale dei bandi. Tale valutazione, espressione di discrezionalità amministrativa nel merito, è preclusa al sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopica illogicità o irragionevolezza, nella specie insussistenti.
Quanto al dedotto principio del one shot temperato, il Collegio ha precisato che esso non si estende ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato. La determina n. 8605/2024 era stata adottata proprio per dare piena esecuzione alla sentenza, in sostituzione della delibera n. 100/2024 annullata in autotutela, senza contenere valutazioni contrastanti con le statuizioni della pronuncia ottemperata. Non vi era stata pertanto consumazione del potere.
Rigettata l’impugnazione avverso la determina, è venuto meno il presupposto della domanda risarcitoria: nessun danno ingiusto può derivare da un’attività amministrativa legittima. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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