Certificati bianchi, no al rigetto integrale per un solo impianto non conforme (Cons. Stato n. 3365 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, la Richiesta di Verifica e Certificazione presentata cumulativamente per più impianti è suscettibile di valutazione frazionata: l’erroneità della documentazione relativa a un singolo intervento non giustifica il diniego dell’intera istanza, in assenza di una norma che imponga la trattazione unitaria. Il rigetto complessivo integra violazione del principio di proporzionalità, tanto più quando l’istante abbia chiesto in sede procedimentale l’espunzione dell’intervento non conforme. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990 costituisce istituto generale del procedimento amministrativo, applicabile fuori dai procedimenti comparativi, e consente all’istante di rimediare a omissioni e inesattezze anche dopo il preavviso di rigetto. In forza del principio di autoresponsabilità, è invece onere del richiedente fornire gli elementi idonei a dimostrare la data di prima attivazione del progetto; il certificato di collaudo non è prova esclusiva, potendo emergere documentazione che colloca diversamente il conseguimento dei risparmi.
Il Fatto
La società ha presentato al GSE una Richiesta di Verifica e Certificazione per il rilascio dei certificati bianchi, riferita a più interventi di installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW e di collettori solari termici. Il Gestore ha rigettato l’istanza, rilevando che la richiesta era stata trasmessa oltre i 180 giorni dalla data di avvio del progetto, individuata nel 3 aprile 2017 e non nel 4 aprile 2017 indicato dalla proponente: all’individuazione concorreva un intervento la cui messa in opera risultava dalla fattura del 3 febbraio 2017, e non dal collaudo del 5 maggio 2017.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il calcolo del Gestore e inscindibile la richiesta riferita al progetto standardizzato. La società ha proposto appello, censurando l’error in iudicando sul primo motivo e la violazione del principio di proporzionalità sul secondo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità, in forza del quale l’interessato deve fornire tutti gli elementi idonei a dare prova delle condizioni di ammissione ai benefici, ricadendo su di lui le conseguenze del mancato perfezionamento della fattispecie agevolativa. Il Gestore non può essere gravato dell’incertezza derivante da una produzione documentale dalla quale non sia evincibile il dato necessario.
Le Linee Guida EEN 9/11 individuano la data di prima attivazione nella prima data in cui il cliente inizia a beneficiare dei risparmi energetici, anche non misurabili, indicando il collaudo solo “a titolo esemplificativo”, dunque in modo non esaustivo né dirimente. Il certificato di collaudo non prova in maniera univoca che l’efficientamento sia stato conseguito solo in data successiva, specie in presenza di emergenze documentali contrarie.
La fattura del 3 febbraio 2017 non ha contenuto generico: elenca la progettazione, la fornitura e installazione dell’impianto solare termico, la conduzione e manutenzione ordinaria, la misurazione e rendicontazione dell’energia utilizzata. Attività, queste ultime, logicamente e tecnicamente successive all’entrata in funzione. È inusuale che il cliente paghi in acconto l’assistenza post vendita e la manutenzione periodica. La società non ha prodotto il contratto recante l’obbligo di pagamento anticipato né altra documentazione utile a escludere risparmi anteriori al collaudo.
Il secondo motivo è invece fondato. Il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui l’erroneità della documentazione relativa a un impianto non comporta il diniego della certificazione per tutti gli altri: non esiste norma che impedisca la valutazione frazionata della domanda in presenza di richiesta cumulativa. La validità di tale conclusione esce rafforzata dalla circostanza che la società aveva chiesto al GSE di rimuovere l’impianto non conforme dalla rendicontazione.
Quanto alla pretesa necessità di riparametrazione progettuale, il Gestore avrebbe potuto richiederla alla società. Il soccorso istruttorio è istituto generale del procedimento, ispirato a buona fede e collaborazione, e non emergono esigenze di par condicio o di accelerazione. L’appello è quindi parzialmente accolto: la sentenza è riformata, il ricorso di primo grado accolto nei limiti indicati e l’atto annullato in parte, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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